Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione stessa.
      4. La Commissione elegge al proprio interno un vicepresidente e un segretario.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore

 

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numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare.
      6. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2006.
      7. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.